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Superbonus, cosa succede in caso di irregolarità nella pratica

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L'Agenzia delle Entrate può procedere addirittura al recupero delle somme emesse conteggiando anche gli interessi

Cosa succede in caso di accertamento delle pratiche per l’accesso al 110%?

Se è tutto ok, l’agevolazione viene concessa e fruita così come preventivato. Qualora sia invece accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in base all’articolo 121, comma 5, decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate provvede:

al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, come, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 197315, e della sanzione per omesso o tardivo versamento di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 199716.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Attenzione, in caso di utilizzo di un credito inesistente, è previsto che l’atto di recupero possa essere emesso entro l’ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo.

Nel caso di concorso nella violazione, oltre all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi. In altre parole, il fornitore/cessionario rispondono solidalmente:

della sanzione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1);

della detrazione illegittimamente operata e

dei relativi interessi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).

Sono fatti salvi eventuali profili di rilievo penale.

Individuate le sanzioni, il bonus 110%, da quando è entrato in vigore è stato oggetto di continue modifiche. Modifiche che hanno contribuito a creare incertezza sulle condizioni di applicazione dell’agevolazione. Ciò è testimoniato dai numerosi interpelli pubblicati quotidianamente dall’Agenzia delle entrate. Alcuni dei quali tra di loro in contrapposizione. Si veda l’interpello n° 568 del 30 agosto 2021 relativo ai limiti di spesa per le pertinenze. Interpello con il quale sono stati smentiti precedenti chiarimenti di prassi.

In tale situazione di incertezza è facile cadere in errore.

Il complicato assetto normativo del bonus 110% potrebbe comportare l’applicazione delle c.d cause di non punibilità, ex art.6 del D.lgs 472/1997.

Non e’ punibile l’autore della violazione quando essa e’ determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Salvo il caso di condotte pienamente colpose o dolose. 

2 anni fa
Foto: Pixabay
Autore
Luca Morazzano

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