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Le aziende costrette ad assicurarsi contro i disastri

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Il Decreto Milleproroghe 2025 ha confermato che le aziende iscritte al Registro Imprese lo dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025

Il Decreto Milleproroghe 2025 ha confermato che le aziende iscritte al Registro Imprese dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Obbligo di assicurazione contro i DANNI CATASTROFALI per le imprese – Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 – Aspetti operativi e scadenze. Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, è stato pubblicato il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18: “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”, che entrerà in vigore dal 14 marzo prossimo. Si completa così il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese previsto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023). Come confermato dal Decreto Milleproroghe 2025 le imprese iscritte dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025 (31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura) contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali
direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
In sintesi i punti dell’obbligo di assicurazione contro i DANNI CATASTROFALI per le imprese:

Finalità della normativa
L’obbligo assicurativo mira a garantire una più rapida copertura economica per le imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo al contempo l’onere finanziario per lo Stato.
Soggetti obbligati ed esclusioni
Sono tenute a stipulare la polizza tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., che continuano a rientrare nella disciplina del Fondo mutualistico nazionale.
Beni oggetto di copertura
La polizza assicura i danni a:
• Terreni;
• Fabbricati destinati all’attività d’impresa;
• Impianti e macchinari;
• Attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi e quelli non conformi alle normative urbanistiche.
Eventi catastrofali coperti
Le polizze dovranno copriranno i danni derivanti da:
• Sismi;
• Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
• Frane.
Restano escluse alcune specifiche situazioni geologiche come il bradisismo, così come fenomeni meteorologici intensi non espressamente menzionati dal Decreto.
Imprese assicuratrici abilitate: le polizze potranno essere sottoscritte presso imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali).
Scadenze e obblighi: le imprese dovranno sottoscrivere la polizza entro il 31 marzo 2025. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato. In caso di mancata adesione all’obbligo assicurativo, il mancato rispetto potrà incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Sulla determinazione dei premi: i premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. La fascia di costo stimata oscilla tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili variazioni per aree a rischio elevato.
Sulle massimali e franchigie: le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così suddivisi:
• Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata;
• Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata;
• Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.

 
25 Marzo
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