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E Mattarella si fece garante del Milleproroghe

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e ha inviato contestualmente al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la seguente lettera.

"Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante 'Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi'. Il testo del decreto-legge contiene, in seguito all’esame parlamentare, 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari. Il decreto-legge appartiene a una oramai consueta tipologia i cui limiti di contenuto sono stati puntualmente individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012".

"La Corte ha infatti così osservato: 'I cosiddetti decreti 'milleproroghe', che, con cadenza oramai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti –pur attinenti ad oggetti e materie diversi– che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranei a tali interventi è la disciplina a regime di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono essere quindi oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’articolo 71 Costituzione'".

"È del tutto evidente -scrive il Capo dello Stato- come, trattandosi di provvedimenti che, per loro natura, attengono ad 'ambiti materiali diversi ed eterogenei', quando se ne smarrisce la ratio unificatrice, rappresentata dall’esigenza regolatoria di carattere temporale, si trasformano in decreti-legge omnibus del tutto disomogenei, vale a dire in meri contenitori dei più disparati interventi normativi. Verrebbe in tal modo palesemente violato il requisito dell’omogeneità di contenuto che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, ritenuto oggetto di tutela costituzionale (si vedano le sentenze n. 247 del 2019 e n. 32 del 2014) e al rispetto del quale ho ritenuto di richiamare i Governi e il Parlamento della precedente legislatura, con le lettere dell’11 settembre 2020 e del 23 luglio 2021".

"Queste considerazioni sono state ribadite dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del dicembre scorso, proprio con riferimento ad un decreto-legge 'proroga termini', dichiarando illegittima una norma in materia tributaria in quanto del tutto estranea al contenuto e alla finalità del decreto-legge originario e considerando del tutto irrilevante il fatto che nel preambolo del decreto-legge vi fosse un riferimento alla 'straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie'. Se così non fosse, la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe avere la conseguenza paradossale di 'diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge in sede di conversione; ciò a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare, così prefigurando un procedimento legislativo alternativo a quello ordinario, anche mediante il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiducia'".

"Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni introdotte in sede parlamentare non corrispondano ai principi e alle norme costituzionali in materia. Riscontro infatti la presenza di norme che non recano proroghe di termini in senso stretto ma provvedono a introdurre o a modificare la disciplina sostanziale a regime in diverse materie, ovvero risultano funzionali a disporre un mero finanziamento ovvero un rifinanziamento di misure già scadute".

1 anno fa
Autore
Claudio Mascagni

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