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Come le PMI risparmiano con l'autoproduzione di energia elettrica

Stringa fotovoltaico

Ecco il bando sull’autoproduzione di energia. La misura sostiene le PMI che ricavano elettricità da impianti fotovoltaici e minieolici

Per il risparmio aziendale sul consumo dell’energia elettrica esiste una grande ed efficace soluzione: quella di autoprodurla tramite l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici.
Così, ecco il bando per il sostegno di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. La misura è volta a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia. Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI, operanti sull’intero territorio nazionale, che sono:

1. regolarmente costituite ed iscritte al registro imprese;
2. in regime di contabilità ordinaria che dispongono di almeno un bilancio approvato e depositato;
3. Società di persone, società di capitali e ditte individuali;
4. In regolarità contributiva.

Sono in ogni caso escluse le attività che operano nei settori:
a) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
b) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
c) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
d) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
e) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per autoconsumo immediato.

I programmi di investimento possono, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o minieolico su base annua.

Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti;
c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo ovvero immessa in rete;
d) prevedere un ammontare di spese ammissibili, non inferiore a euro 30.000 e non superiore a euro 1.000.000
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda

f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

Tutti i programmi di investimento ammissibili devono disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario.

Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento anche mediante operazioni di leasing finanziario di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti minieolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi nel limite del 3% del totale delle precedenti voci a,b,c.

N.B. In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

L’agevolazione è concessa attraverso un contributo a fondo perduto nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici per l’autoconsumo;
- 30% delle spese ammissibili di cui alla lettera c) per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento.
- Per la Diagnosi energetica il fondo perduto è del 50% della spesa sostenuta.

6 Aprile
Autore
G. C.

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