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Sport, non solo gli atleti sono professionisti

Pista atletica Pixabay

La riforma entrata in vigore il 1 luglio riconosce anche le figure che ruotano intorno all'attività agonistica

È entrata in vigore il 1 luglio, comincerà probabilmente a fare effetto da oggi, primo lunedì di applicazione la riforma del lavoro sportivo varata dal Governo Meloni. Entra in vigore dopo la laboriosa gestazione dell’esame della Camera. 

La nuova legge permette non solo agli atleti riconosciuti dalle rispettive federazioni, ma anche a tutte quelle figure che ruotano attorno all’attività agonistica che vivono di quel lavoro, di essere riconosciuti come professionisti.

La legge prevedeva infatti già oggi che venga riconosciuto come lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Il nuovo decreto legislativo aggiunge all’elencazione ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (già regolamentate dai contratti nazionali di lavoro).

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il lavoratore sportivo, con la nuova legge, esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) viene codificata attraverso successive specifiche delibere federali.

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali sono essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Volontario sportivo

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, deve comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi, fino a 10 mila euro annui, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

Lavoratori sportivi

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo assume natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Apprendistato

Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.

Professionismo

Nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.

Dilettantismo

La prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.

Termini dei contratti

a durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.

Amministrativi

Sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive

3 Luglio
Autore
Luca Morazzano

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